Il diritto di accesso Civico Generalizzato può essere esercitato secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 del D.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, per i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.